Legge federale
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Art. 98 Ripartizione dei compiti
1 La SEM è competente per tutti i compiti che non sono esplicitamente riservati ad altre autorità federali o alle autorità cantonali. 2 Il Consiglio federale disciplina l’entrata, la partenza, l’ammissione e il soggiorno delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all’articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007342 sullo Stato ospite.343 3 I Cantoni designano le autorità competenti per svolgere i compiti loro attribuiti. 343 Nuovo testo giusta l’art. 35 della LF del 22 giu. 2007 sullo Stato ospite, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6637; FF 2006 7359). |