1 La competente autorità federale o cantonale può fermare persone sprovviste di permesso di soggiorno di breve durata, di permesso di dimora o di permesso di domicilio per:
- a.
- notificar loro una decisione relativa al loro statuto di soggiorno in Svizzera;
- b.
- accertarne l’identità o la cittadinanza, se a tal fine sia necessaria la loro cooperazione;
- c.201
- assicurarne la consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo in virtù di un accordo di riammissione.
2 Il fermo può protrarsi al massimo per la durata della cooperazione, dell’interrogatorio o dell’eventuale trasporto necessari oppure fino alla consegna alle autorità competenti di uno Stato limitrofo; il fermo non può in ogni caso protrarsi oltre i tre giorni.202
3 La persona fermata deve:
- a.
- venire informata del motivo del fermo;
- b.
- avere la possibilità di mettersi in contatto con la persona preposta alla sua sorveglianza, se necessita di aiuto.
4 Se la durata prevedibile del fermo è superiore a 24 ore, alla persona fermata va dapprima data la possibilità di sbrigare o far sbrigare le questioni personali urgenti.
5 Su richiesta, l’autorità giudiziaria competente deve successivamente esaminare la legittimità del fermo.
6 La durata del fermo non viene computata nella durata di un’eventuale carcerazione in vista di rinvio coatto, di un’eventuale carcerazione preliminare o di un’eventuale carcerazione cautelativa.
201 Introdotto dalla cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312).
202 Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 16 dic. 2022 (Aiuto finanziario ai Cantoni che gestiscono centri di partenza alla frontiera svizzera), in vigore dal 1° giu. 2024 (RU 2024 186; FF 2022 1312).