Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotropedel 3 ottobre 1951 (Stato 1° febbraio 2020) |
Art. 3f Trattamento dei dati
1Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani. 2Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative. 3Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
1 In vigore dal 1° gen. 2010. |