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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope
del 3 ottobre 1951 (Stato 1° febbraio 2020)
Art. 3hMessa in pericolo della circolazione
Un servizio ufficiale è tenuto ad avvertire l’autorità competente se teme che una persona, a causa di turbe legate alla dipendenza, metta in pericolo la circolazione stradale, aerea o per via d’acqua.