Legge federale
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Art. 17
1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d’un permesso in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.66 2 Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell’articolo 4, devono fare rapporto all’Istituto67 sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.68 3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente l’Istituto in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.69 4 Le persone autorizzate conformemente all’articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell’articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso. 5 Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d’imballaggio.70 66Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 913; FF 1968 I 489). 67 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF [art. 33 LRC; RU 1974 1051]. 68 Nuovo testo giusta l’all. n. II 3 della LF del 15 dic. 2000 sugli agenti terapeutici, in vigore dal 1° gen. 2002 (RU 20012790; FF 19992959). 69Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). 70Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1968, in vigore dal 1° gen. 1970 (RU 1970 913; FF 1968 I 489). |