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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)1
del 3 ottobre 1951 (Stato 15 maggio 2021)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677; FF 1994 III 1137).
Art. 29c
1 Il Consiglio federale designa un laboratorio nazionale di riferimento, incaricato di compiti di ricerca, d’informazione e di coordinamento in ambiti analitici, farmaceutici e farmaco-clinici relativi agli stupefacenti e alle sostanze di cui agli articoli 2, 3 capoverso 1 e 7 capoverso 3.
2 Il Consiglio federale designa un osservatorio nazionale dei problemi legati alla dipendenza. L’osservatorio raccoglie, analizza e interpreta dati statistici. Collabora con i Cantoni e le organizzazioni internazionali.
3 La Confederazione può affidare a terzi parte dei compiti di ricerca, d’informazione, di coordinamento e di monitoraggio dei problemi legati alla dipendenza di cui ai capoversi 1 e 2.