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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)1
del 3 ottobre 1951 (Stato 15 maggio 2021)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677; FF 1994 III 1137).
Art. 29e
1 I Governi cantonali riferiscono regolarmente al Consiglio federale sull’esecuzione della presente legge e sulle osservazioni fatte in proposito e mettono a disposizione i dati necessari (art. 29c cpv. 2).
2 I Cantoni sono tenuti a notificare tempestivamente all’Ufficio federale di polizia, conformemente alle disposizioni della legge federale del 7 ottobre 1994116 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione, qualsiasi procedimento penale promosso per infrazione alla presente legge. Le relative informazioni sono in linea di principio trasmesse per via elettronica o introdotte direttamente nei sistemi di elaborazione dei dati dell’Ufficio federale di polizia. Il Consiglio federale disciplina i dettagli.