Legge federale
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Art. 30117
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge. 2 Esso fissa l’importo delle tasse che l’Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all’Istituto. 3 Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell’articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge. 117 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |