1 Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie per l’esecuzione della presente legge.
2 Esso fissa l’importo delle tasse che l’Istituto riscuote per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni di servizi. Può delegare tale competenza all’Istituto.
3 Nel rilasciare autorizzazioni a organizzazioni, istituzioni e autorità ai sensi dell’articolo 14a, il Consiglio federale definisce, caso per caso, le attribuzioni, le condizioni da adempiere per il loro esercizio e le modalità di controllo. Se necessario, nel disciplinare il controllo può emanare disposizioni deroganti alla legge.