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Legge federale sugli stupefacenti e sulle sostanze psicotrope (Legge sugli stupefacenti, LStup)1
del 3 ottobre 1951 (Stato 15 maggio 2021)
1Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 1995, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1677; FF 1994 III 1137).
Art. 3dAssistenza e cure
1 I Cantoni provvedono all’assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali.
2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l’integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga.
3 I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone.
4 Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità.
5 Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento.