Legge federale
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Art. 3f Trattamento dei dati 23
1 Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani. 2 Esse garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative. 3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
23In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623). |