Legge federale
|
Art. 18e In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8 84
1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali di cui all’articolo 8 capoversi 5–8 o per verificare che queste siano rispettate, l’UFSP e Swissmedic possono trattare i seguenti dati personali:
2 Il Consiglio federale stabilisce:
84 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). |