1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
presenta una domanda con indicazioni false per procurare a sé o ad altri un’autorizzazione d’importazione, di transito o d’esportazione;
b.
senza autorizzazione, in Svizzera o all’estero, avvia ad altro luogo di destinazione stupefacenti o sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1 per i quali è titolare di un’autorizzazione di esportazione svizzera;
senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all’articolo 7;
d.
in qualità di operatore sanitario98, usa o dispensa stupefacenti diversamente da quanto previsto negli articoli 11 o 13;
e.
in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti diversamente da quanto previsto nell’articolo 11.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se, trafficando per mestiere, realizza una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole. La pena detentiva può essere cumulata con una pena pecuniaria.
97 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391).
98 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.