Legge federale
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Art. 2199
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:
2 Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è la multa. 99 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |
