Legge federale
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Art. 24103
1 I vantaggi pecuniari illeciti collocati in Svizzera sono devoluti allo Stato anche quando l’infrazione è stata commessa all’estero. Se manca un foro di cui all’articolo 32 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007104 (CPP), il Cantone in cui si trovano i beni è competente per la confisca.105 2 Le autorità competenti mettono al sicuro gli stupefacenti loro affidati in esecuzione della presente legge e provvedono a utilizzarli o a distruggerli.106 103Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). 105 Nuovo testo del per. giusta l’all. 1 n. II 27 del Codice di procedura penale del 5 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1881; FF 2006 989). 106 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |