1 Il perseguimento penale spetta ai Cantoni.
2 Gli articoli 6 e 7 della legge federale del 22 marzo 1974117 sul diritto penale amministrativo si applicano anche in caso di perseguimento penale da parte delle autorità cantonali.
3 Le sentenze, i decreti penali e le decisioni di abbandono pronunciati nei casi di cui all’articolo 19 capoverso 2 devono essere immediatamente comunicati, nel loro testo integrale, all’Ufficio federale di polizia se l’accusa ha chiesto una pena detentiva senza sospensione condizionale.