1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge.
2 La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali.
3 La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate.