Legge federale
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Art. 37
1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge. 2 A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 1924133 sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1952134 |