Legge federale
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Art. 3c Facoltà di segnalazione
1 I servizi ufficiali e i professionisti operanti nei settori dell’educazione, della socialità, della salute, della giustizia e della polizia possono segnalare alle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti i casi esistenti o a rischio di persone affette da turbe legate alla dipendenza, segnatamente ove si tratti di bambini e giovani, se:
2 Se la segnalazione riguarda un bambino o un giovane di età inferiore ai 18 anni, va informato anche il suo rappresentante legale, salvo che vi si oppongano gravi motivi. 3 I Cantoni designano istituzioni di cura o di aiuto sociale qualificate, pubbliche o private, competenti per assistere le persone segnalate, segnatamente i bambini o i giovani a rischio. 4 Il personale delle istituzioni di cura o di aiuto sociale competenti è tenuto al segreto d’ufficio e al segreto professionale secondo gli articoli 320 e 321 del Codice penale20.21 5 Se apprendono che una persona loro affidata ha violato l’articolo 19a, i servizi ufficiali e i professionisti di cui al capoverso 1 non sono tenuti a denunciarla. 21 Nuovo testo giusta la correzione del 20 feb. 2013, pubblicata il 4 apr. 2013 (RU 2013973). BGE
145 IV 320 (6B_509/2018) from 2. Juli 2019
Regeste: Art. 19b Abs. 1 und 2 BetmG; Vorbereitungshandlungen im Zusammenhang mit einer geringfügigen Menge Cannabis. Art. 19b Abs. 1 BetmG, der die Strafbarkeit ausschliesst, wenn nur eine geringfügige Menge eines Betäubungsmittels für den eigenen Konsum vorbereitet wird, ist auch auf Jugendliche anwendbar (E. 1). |