Legge federale
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Art. 3d Assistenza e cure
1 I Cantoni provvedono all’assistenza delle persone affette da turbe legate alla dipendenza che necessitano di cure mediche o psicosociali o di misure assistenziali. 2 Le cure sono prestate allo scopo di garantire la presa a carico terapeutica e l’integrazione sociale delle persone affette da turbe legate alla dipendenza, di migliorare il loro stato di salute fisico e psichico e di creare condizioni che consentano loro di vivere senza droga. 3 I Cantoni promuovono inoltre il reinserimento professionale e sociale di tali persone. 4 Essi creano le strutture necessarie per le cure e il reinserimento o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità. 5 Il Consiglio federale emana raccomandazioni relative ai principi per il finanziamento delle terapie contro la dipendenza e delle misure di reinserimento. |