Legge federale
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Art. 3e Cure basate sulla prescrizione di stupefacenti 22
1 Per la prescrizione, la dispensazione e la somministrazione di stupefacenti destinati alla cura di tossicomani è necessaria un’autorizzazione. L’autorizzazione è rilasciata dai Cantoni. 2 Il Consiglio federale può definire le condizioni quadro. 3 Per le cure basate sulla prescrizione di eroina è necessaria un’autorizzazione della Confederazione. Il Consiglio federale emana disposizioni speciali. In particolare, provvede affinché:
22 In vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 2623). |