Legge federale
|
Art. 3g Compiti dei Cantoni
I Cantoni adottano misure volte alla riduzione dei danni e all’aiuto alla sopravvivenza per evitare o ridurre la degradazione delle condizioni di salute e sociali delle persone affette da turbe legate alla dipendenza. Creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità. |