Legge federale
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Art. 3i Prestazioni della Confederazione
1 La Confederazione, mediante prestazioni di servizi, sostiene i Cantoni e le organizzazioni private nei settori della prevenzione, della terapia e della riduzione dei danni, segnatamente per quanto concerne:
2 La Confederazione informa i Cantoni e le organizzazioni private in merito alle nuove conoscenze scientifiche. 3 Essa può adottare direttamente misure complementari volte a ridurre i problemi di dipendenza o affidarne la realizzazione a organizzazioni private. |