Art. 4Autorizzazione per la produzione e il commercio 25
1 Le ditte e le persone che coltivano, fabbricano, preparano o commerciano stupefacenti necessitano di un’autorizzazione dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic26). È fatto salvo l’articolo 8.27
2 Il Consiglio federale fissa la forma, il contenuto e la durata di queste autotizzazioni28, come pure le condizioni per la loro concessione, estinzione e revoca.
26 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.
28 Nuova espr. giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). Di detta mod. é tenuto conto unicamente nelle disp. menzionate nella RU.