Legge federale
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Art. 12
1 I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all’articolo 9 se l’operatore sanitario61 è tossicomane o ha commesso un’infrazione secondo gli articoli 19–22.62 2 Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione. 3 È riservato l’articolo 54 del Codice penale svizzero63. 61 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019. 62Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |