1 I Cantoni possono revocare, per un periodo determinato o definitivamente, le facoltà di cui all’articolo 9 se l’operatore sanitario61 è tossicomane o ha commesso un’infrazione secondo gli articoli 19–22.62
2 Tale provvedimento ha effetto su tutto il territorio della Confederazione.
3 È riservato l’articolo 54 del Codice penale svizzero63.
61 Definizione: O del 14 nov. 2018 sull’autorizzazione dei medicamenti (RS 812.212.1). Il rimando è stato adeguato in applicazione dell'art. 12 cpv. 2 della L del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512)con effetto dal 1° gen. 2019.