1 Le ditte, le persone e gli istituti in possesso d’una autorizzazione in conformità degli articoli 4 e 14 capoverso 2 devono tenere una contabilità aggiornata delle operazioni eseguite con stupefacenti.71
2 Alla fine di ogni anno le ditte e le persone nominate nell’articolo 4, devono fare rapporto a Swissmedic sul traffico e sulle loro scorte di stupefacenti.72
3 Le ditte e le persone autorizzate a coltivare, a fabbricare e a preparare stupefacenti devono inoltre informare annualmente Swissmedic in merito alla superficie delle loro colture nonché alla natura e ai quantitativi di stupefacenti estratti, fabbricati e preparati.73
4 Le persone autorizzate conformemente all’articolo 9 ad acquistare, usare e dispensare stupefacenti o che sono responsabili nel senso dell’articolo 14 capoverso 1, devono provarne il legittimo uso.
5 Il Consiglio federale emana disposizioni su la detenzione e designazione degli stupefacenti, la propaganda in merito e le indicazioni figuranti nei prospetti d’imballaggio.74