Legge federale
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Art. 18d In relazione alla cura di tossicomani 85
1 Le autorità e le istituzioni competenti per l’esecuzione della presente legge hanno il diritto di trattare dati personali, inclusi dati personali degni di particolare protezione, allo scopo di verificare le condizioni e l’andamento delle cure prestate a tossicomani.86 2 Garantiscono la protezione dei dati di cui al capoverso 1 mediante misure tecniche e organizzative. 3 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
85 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). 86 Nuovo testo giusta il n. II della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 385, 491; FF 2020 5391). |