Legge federale
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Art. 18f In relazione ai medicamenti a base di canapa 88
1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati secondo l’articolo 8b. 2 I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l’articolo 8b.I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata. 3 Il Consiglio federale stabilisce:
4 Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all’articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati. 88 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 al 31 lug. 2029 (RU 2022 385; FF 2020 5391). |