Art. 18fIn relazione ai medicamenti a base di canapa 88
1 L’UFSP gestisce un sistema d’informazione per il trattamento dei dati secondo l’articolo 8b.
2 I medici che trattano persone con medicamenti a base di canapa registrano i dati necessari al rilevamento dei dati secondo l’articolo 8b.I dati dei pazienti sono registrati in forma pseudonimizzata.
3 Il Consiglio federale stabilisce:
a.
i dati necessari per il rilevamento secondo l’articolo 8b, segnatamente anche quelli relativi agli effetti secondari;
b.
la frequenza e il momento della registrazione;
c.
i diritti di accesso dei medici secondo il capoverso 2;
d.
gli aspetti tecnici e organizzativi del sistema di rilevamento dei dati;
e.
i termini di conservazione dei dati;
f.
la pubblicazione delle analisi statistiche.
4 Può stabilire che non debbano più essere rilevati dati se per la valutazione scientifica di cui all’articolo 8b capoverso 2 non sono più necessari nuovi dati.
88 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 al 31 lug. 2029 (RU 2022 385; FF 2020 5391).