1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
a.
senza essere autorizzato, coltiva, fabbrica o produce in altro modo stupefacenti;
b.
senza essere autorizzato, deposita, spedisce, trasporta, importa, esporta o fa transitare stupefacenti;
c.
senza essere autorizzato, aliena, prescrive, procura in altro modo ad altri o mette in commercio stupefacenti;
d.
senza essere autorizzato, possiede, detiene, acquista o si procura in altro modo stupefacenti;
e.
finanzia il traffico illecito di stupefacenti o serve da intermediario per il suo finanziamento;
f.
incita pubblicamente al consumo di stupefacenti o rende pubblicamente nota una possibilità di acquistare o consumare stupefacenti;
g.
fa preparativi per commettere una delle infrazioni di cui alle lettere a–f.
2 L’autore è punito con una pena detentiva non inferiore a un anno se:91
a.
sa o deve presumere che l’infrazione può mettere direttamente o indirettamente in pericolo la salute di molte persone;
b.
agisce come membro di una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il traffico illecito di stupefacenti;
c.
realizza, trafficando per mestiere, una grossa cifra d’affari o un guadagno considerevole;
d.
per mestiere, offre, fornisce o rende accessibili in altro modo stupefacenti in centri di formazione destinati principalmente ai minori o nelle immediate vicinanze.
3 Il giudice può attenuare la pena secondo il suo libero apprezzamento:
a.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 1 lettera g;
b.
in caso di infrazione ai sensi del capoverso 2, se l’autore è tossicomane e l’infrazione era destinata a finanziare il proprio consumo di stupefacenti.
4 È altresì punibile in virtù delle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2 chiunque ha commesso l’atto all’estero, si trova in Svizzera e non è estradato, sempreché l’atto sia punibile anche nel luogo in cui è stato commesso. Si applica però la legge di tale luogo se è più favorevole all’autore. L’articolo 6 del Codice penale92 è applicabile.
91 Nuovo testo giusta il n. I 29 della LF del 17 dic. 2021 sull’armonizzazione delle pene, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 259; FF 2018 2345).