1 Chiunque prepara un’esigua quantità di stupefacenti soltanto per il proprio consumo o ne fornisce gratuitamente un’esigua quantità a una persona di età superiore ai 18 anni per renderne possibile il simultaneo consumo in comune non è punibile.
2 Per esigua quantità si intendono 10 grammi di uno stupefacente che produce effetti del tipo della canapa.99
98Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949).