1 La pena è adeguatamente aumentata per il funzionario incaricato dell’esecuzione della presente legge, che commette intenzionalmente un’infrazione secondo gli articoli 19 a 22.
2 Il funzionario incaricato di combattere il traffico illecito di stupefacenti che, a fini d’inchiesta, accetta un’offerta di stupefacenti non è punibile neppure qualora non riveli la sua identità e la sua funzione.110
109Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 1975, in vigore dal 1° ago. 1975 (RU 1975 1220; FF 1973 I 1106).
110 Nuovo testo giusta l’art. 24 n. 2. della LF del 20 giu. 2003 sull’inchiesta mascherata, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 20041409; FF 1998 III 3319).