Legge federale
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Art. 28a126
Le infrazioni di cui agli articoli 20–22 accertate nell’ambito di esecuzione della Confederazione dalla competente autorità federale sono perseguite e giudicate da quest’ultima. La procedura è retta dalla legge federale del 22 marzo 1974127 sul diritto penale amministrativo. 126 Introdotto dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |