Legge federale
|
Art. 29
1 La Confederazione esercita l’alta vigilanza sull’esecuzione della legge. 2 La Confederazione esercita il controllo ai confini del Paese (importazione, transito ed esportazione) nonché nei depositi doganali e nei depositi franchi doganali. 3 La Confederazione e i Cantoni collaborano nell’adempimento dei compiti che incombono loro in virtù della presente legge e coordinano le loro misure. Possono coinvolgere altre organizzazioni interessate. 4 ...130 130 Abrogato dal n. I della LF del 19 mar. 2021, con effetto dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). |