Legge federale
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Art. 29a
1 L’UFSP provvede alla valutazione scientifica delle misure adottate in virtù della presente legge. Può trasmettere in forma anonima all’Ufficio federale di statistica i dati di cui agli articoli 18d–18fper analisi e pubblicazione.131 2 Dopo la conclusione di valutazioni importanti, il Dipartimento federale dell’interno riferisce sui risultati al Consiglio federale e alle competenti commissioni dell’Assemblea federale e sottopone loro proposte circa l’ulteriore procedere. 3 L’UFSP gestisce un servizio di documentazione, informazione e coordinamento. 4 Swissmedic presenta rapporto conformemente alle convenzioni internazionali. 131 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). |