Legge federale
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Art. 29b
1 Nell’ambito della lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l’Ufficio federale di polizia adempie i compiti di un centro nazionale di analisi, di coordinamento e d’indagine conformemente alla legge federale del 7 ottobre 1994132 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione. 2 L’Ufficio federale di polizia adempie i compiti seguenti:
3 Gli organi doganali e del Corpo delle guardie di confine segnalano all’Ufficio federale di polizia le infrazioni alla presente legge affinché siano comunicate alle autorità estere e internazionali; informano anche i Cantoni. 4 All’assunzione di prove nell’ambito dell’assistenza giudiziaria internazionale in procedimenti penali riguardanti stupefacenti si applicano le pertinenti disposizioni del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007134. 133Nuovo testo giusta l’all. n. II 5 della LF del 17 dic. 2010 sulle poste, in vigore dal 1° ott. 2012 (RU 2012 4993; FF 2009 4493). |