Legge federale
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Art. 36a Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 2021 140
1 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate dall’UFSP in virtù del diritto anteriore per la coltivazione, l’importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa rimangono valide dopo l’entrata in vigore della modifica del 19 marzo 2021. 2 Fino a quando l’autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 rimane valida, non è necessaria alcuna autorizzazione di Swissmedic secondo l’articolo 4. 140 Introdotto dal n. I della LF del 19 mar. 2021, in vigore dal 1° ago. 2022 (RU 2022 385; FF 2020 5391). |