Legge federale
|
Art. 37
1 Il Consiglio federale fissa la data dell’entrata in vigore della presente legge.2 A contare dalla sua entrata in vigore, sono abrogate la legge federale del 2 ottobre 1924141 sui prodotti stupefacenti, come pure le disposizioni contrarie delle leggi e ordinanze federali e cantonali. Data dell’entrata in vigore: 1° giugno 1952142 |