Legge federale
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Art. 3b Ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni
1 I Cantoni promuovono l’informazione e la consulenza per prevenire le turbe legate alla dipendenza e i loro effetti nocivi per la salute e sotto il profilo sociale. In tale ambito accordano particolare attenzione alla protezione dei bambini e dei giovani. Provvedono ad assicurare condizioni quadro adeguate e creano le strutture necessarie a tal fine o sostengono le istituzioni private che soddisfano i requisiti di qualità. 2 La Confederazione attua programmi nazionali di prevenzione e promuove in particolare l’identificazione precoce delle turbe legate alla dipendenza; in tale ambito tiene prioritariamente conto delle esigenze della protezione dei bambini e dei giovani. Sensibilizza il pubblico sul problema della dipendenza. |