1 Per ogni importazione ed esportazione di stupefacenti soggetti a controllo è necessaria un’autorizzazione di Swissmedic. Tale autorizzazione è rilasciata conformemente alle convenzioni internazionali. L’autorizzazione d’esportazione può essere rilasciata anche qualora non sia richiesta dalla presente legge e dalle convenzioni internazionali, bensì dal Paese destinatario.30
1bis Il Consiglio federale può prevedere disposizioni speciali per l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati. Swissmedic può trattare dati personali degni di particolare protezione in relazione con l’importazione e l’esportazione di stupefacenti da parte di viaggiatori malati, qualora ciò sia necessario in base a convenzioni internazionali.31
2 L’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini32 esercita, insieme con l’Istituto, il controllo sul transito degli stupefacenti.
31 Introdotto dall’art. 3 n. 9 del DF del 17 dic. 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli Acc. bilaterali con l’UE per l’associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 4475405art. 1 lett. f).
32 La designazione dell’unità amministrativa è adattata in applicazione dell’art. 20 cpv. 2 dell’O del 7 ott. 2015 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1), con effetto dal 1° gen. 2022 (RU 2021 589).