Legge federale
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Art. 6 Restrizioni fondate su convenzioni internazionali 33
1 Il Consiglio federale può, in virtù di convenzioni internazionali, vietare ai titolari dell’autorizzazione di coltivare, fabbricare, importare o esportare stupefacenti, nonché di costituirne scorte.34 2 Esso può delegare detta facoltà al Dipartimento federale dell’interno che la esercita sotto la sua alta vigilanza. 33 Introdotta dal n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). 34Nuovo testo giusta il n. I della LF del 20 mar. 2008, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU 2009 2623, 2011 2559; FF 200678797949). |