Legge federale
|
Art. 8a Progetti pilota 47
1 L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e. 3 Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo 4 della legge del 21 marzo 196948 sull’imposizione del tabacco. 47 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 I1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 mag. 2021 al 14 mag. 2031 (RU 2021 216; FF 2019 2187). BGE
149 IV 307 (6B_911/2021) from 19. Juni 2023
Regeste: Art. 19b BetmG; Art. 69 StGB; Einziehbarkeit von Betäubungsmitteln des Wirkungstyps Cannabis in Zusammenhang mit straflosen Konsumvorbereitungshandlungen. Geringfügige, zum Eigenkonsum bestimmte Mengen Betäubungsmittel des Wirkungstyps Cannabis, deren Besitz nach Art. 19b Abs. 1 BetmG straflos ist, können nicht eingezogen werden (E. 2). |