1 L’UFSP, dopo avere consultato i Cantoni e i Comuni interessati, può autorizzare progetti pilota scientifici con stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa, che:
a.
sono limitati sotto il profilo territoriale, temporale e materiale;
b.
permettono di acquisire conoscenze riguardo all’impatto di nuovi disciplinamenti sull’impiego di questi stupefacenti a scopi non medici e riguardo all’evoluzione dello stato di salute dei partecipanti;
c.
sono svolti in modo tale da assicurare la protezione della salute e della gioventù, la protezione dell’ordine pubblico e la sicurezza pubblica; e
d.
impiegano, se possibile, prodotti a base di canapa di origine svizzera, conformi alle norme dell’agricoltura biologica svizzera.
2 Il Consiglio federale disciplina le condizioni per lo svolgimento dei progetti pilota. A tale scopo può derogare agli articoli 8 capoversi 1 lettera d e 5, 11, 13, 19 capoverso 1 lettera f e 20 capoverso 1 lettere d ed e.
3 Gli stupefacenti che producono effetti del tipo della canapa dispensati nel quadro di progetti pilota sono esentati dall’imposta sul tabacco secondo l’articolo 4 della legge del 21 marzo 196948 sull’imposizione del tabacco.
47 Introdotto giusta il n. I del DF del 9 ott. 1998 sulla prescrizione medica d’eroina (RU 1998 2293; FF 1998 I1161). Nuovo testo giusta il n. I della LF del 25 set. 2020, in vigore dal 15 mag. 2021 al 14 mag. 2031 (RU 2021 216; FF 2019 2187).