Art. 10 Principi particolari
1La disciplina delle indennità deve attenersi ai principi seguenti: - a.
- il compito deve poter essere adempiuto appropriatamente con un minimo di oneri finanziari e amministrativi;
- b.
- il volume dell’indennità dev’essere determinato in base all’interesse del beneficiario e ai vantaggi risultanti dall’adempimento del compito;
- c.
- le indennità devono essere stabilite globalmente o forfettariamente se questo modo di calcolo consente di raggiungere lo scopo prefisso e di assicurare un’esecuzione parsimoniosa del compito;
- d.
- deve essere per quanto possibile tenuto conto degli imperativi della politica finanziaria, in particolare subordinando la prestazione alle disponibilità creditizie e stabilendo aliquote massime;
- e.1
- devono essere disciplinate:
- 1.
- una procedura di selezione trasparente, oggettiva e imparziale se per la delega di compiti di diritto pubblico secondo l’articolo 3 capoverso 2 lettera b sono disponibili più beneficiari,
- 2.
- la forma giuridica della delega, le condizioni relative alla delega dei compiti e la protezione giuridica; se quest’ultima non è disciplinata, si applica l’articolo 35 capoverso 1,
- 3.
- le conseguenze dell’inadempienza totale o parziale del compito,
- 4.
- le conseguenze della sottrazione allo scopo e dell’alienazione di beni in favore dei quali sono state pagate indennità per un uso determinato.
2Nell’emanazione di norme che prevedono indennità ai Cantoni o ai loro enti locali di diritto pubblico vanno inoltre considerati: - a.
- per il calcolo dell’indennità, il margine di azione del Cantone a livello dell’elaborazione e della decisione, nonché la possibilità di partecipazione dei beneficiari e di chi è causa del provvedimento;
- b.2
- il fatto che, di norma, l’indennità dev’essere accordata nell’ambito di accordi di programma e fissata globalmente o forfettariamente;
- c.
- il pagamento dell’indennità al Cantone, anche se il compito è affidato a terzi.
1 Nuovo testo giusta l’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). 2 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349).
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