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Art. 15a Domanda d’aiuto finanziario
Gli aiuti finanziari sono concessi soltanto su domanda. 1 Introdotto dall’all. 7 n. II 4 della LF del 21 giu. 2019 sugli appalti pubblici, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 641; FF 2017 1587). |