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Art. 19 Contratti:
a.Principio 1Per essere valido, il contratto richiede la forma scritta; è fatto salvo l’articolo 16 capoverso 31. 2Dopo le trattative, l’autorità trasmette al richiedente una proposta con un termine per accettarla, il cui contenuto è retto dall’articolo 17 o dall’articolo 20a. Se la proposta si riferisce a un accordo di programma e concerne interessi comunali, il Cantone la sottopone per parere ai Comuni interessati.2 3La proposta è notificata anche ai terzi legittimati a ricorrere. Questi nonché il richiedente possono chiedere entro trenta giorni una decisione impugnabile. 1 Ora: l’art. 16 cpv. 4. |