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Art. 5 Riesame periodico
1Il Consiglio federale riesamina periodicamente, almeno ogni sei anni, la conformità delle norme concernenti gli aiuti finanziari e le indennità ai principi del presente capitolo. 2Il Consiglio federale riferisce all’Assemblea federale sul risultato dei riesami segnatamente:
3Se necessario, il Consiglio federale propone all’Assemblea federale modifiche legislative e provvede ad adeguare di conseguenza le proprie ordinanze.2 1 Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 26 set. 2014 (Nuovo modello di gestione dell’Amministrazione federale), in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 1583; FF 2014 711). |