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Art. 8 Aiuti finanziari complementari dei Cantoni
I Cantoni che completano le prestazioni federali partecipano di regola all’esecuzione. Per il loro tramite devono essere presentate le domande e versati gli aiuti finanziari. L’attività delle autorità interessate deve essere coordinata anche in modo da evitare doppioni negli oneri amministrativi. 1 Nuovo testo giusta il n. II 10 della LF del 6 ott. 2006 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5779; FF 2005 5349). |