Legge federale
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Art. 13 Ordine di priorità
1 Il presente articolo è applicabile in tutti i casi in cui, in virtù della legislazione speciale, gli aiuti finanziari e le indennità sono concessi soltanto nei limiti dei crediti stanziati oppure qualora il richiedente non possa far valere alcun diritto all’aiuto finanziario. 2 Se le domande presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili, i dipartimenti competenti istituiscono un ordine di priorità per la valutazione delle domande. Il Consiglio federale può disporre che determinati ordini di priorità gli siano sottoposti per approvazione. 3 I Cantoni devono essere sentiti prima della determinazione dell’ordine di priorità, qualora trattisi di aiuti finanziari o di indennità che sono accordati esclusivamente ai Cantoni o per i quali essi versano prestazioni complementari. 4 Gli ordini di priorità devono essere comunicati alle cerchie interessate. 5L’autorità competente respinge mediante decisione formale le domande d’aiuto finanziario di cui non può essere tenuto conto entro un congruo termine a causa dell’ordine di priorità. 6 Le domande di indennità di cui non può essere provvisoriamente tenuto conto a causa dell’ordine di priorità sono nondimeno esaminate integralmente dall’autorità competente. Se i presupposti sono adempiuti, l’autorità competente assegna una prestazione di massima e fissa il termine per la decisione definitiva. |